Documenti assistenti familiari straniere

All’atto dell’assunzione, tutti i lavoratori domestici (italiani e stranieri) sono tenuti a consegnare al datore di lavoro una copia dei seguenti documenti:
• un documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente o altro documento analogo);
• codice fiscale, da comunicare all’INPS per il versamento dei contributi;
• documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione all’INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore);
• eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici;
• eventuale attestazione di servizio;
• per i lavoratori minori o stranieri le documentazioni richieste dalla legge (vedi sotto)

Documenti aggiuntivi sono infatti richiesti per l’assunzione se il lavoratore è:

• cittadino extracomunitario residente all’estero

I cittadini extracomunitari residenti all’estero che vogliono entrare in Italia per lavorare come collaboratori domestici devono essere in possesso di unvisto d’ingresso per lavoro.Share on FacebookShare on Twitter

Il datore di lavoro dovrà procedere alla cosiddetta richiesta nominativa, in occasione dell’emanazione deldecreto flussi, che stabilisce il numero massimo di assunzioni di lavoratori stranieri effettuabile da parte di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
La richiesta va fatta presentando la domanda online attraverso il sito web https://nullaostalavoro.interno.it. Se viene accettata, lo Sportello Unico per l’Immigrazione convocherà il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
Entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta da parte della Direzione Provinciale del lavoro, il lavoratore deve presentarsi presso il Consolato per richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato.

Per maggiori informazioni, vedi la sezione apposita: Decreto flussi:
• La Domanda
La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso il sito web del Ministero dell’Interno:https://nullaostalavoro.interno.it.
Il datore di lavoro deve innanzitutto effettuare la registrazione come richiesto dal sistema automatico del sito del Ministero dell’Interno.
Una volta registrato, dovrà trovare e compilare il modulo per l’assunzione dei lavoratori domestici, che sarà disponibile soltanto nel caso in cui siano state previste delle quote apposite.
Si tratta di un contratto di soggiorno: un contratto di lavoro speciale perché, oltre a contenere informazioni sulla retribuzione, orario e luogo di lavoro, impegna il datore di lavoro a rispettare particolari obblighi.
Nel modulo telematico, infatti, si richiede al datore di lavoro di:
• garantire al lavoratore una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.Per l’anno 2014 l’importo lordo annuo dell’assegno sociale è pari a €5.818,93, ovvero €447,61 al mese dividendo l’importo totale in 13 mensilità;
• garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore
• a tal fine dimostrare di possedere un reddito annuo – anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi – di importo almeno il doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere. Se il datore di lavoro è affetto, o è affetto un componente della sua famiglia, da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non è obbligato a dimostrare il possesso della capacità economica;
• assicurare la disponibilità di un alloggio idoneo, conformemente alle norme sull’edilizia residenziale pubblica o ai parametri igienico-sanitari fissati dal Ministero della Salute (es. metratura dell’appartamento proporzionale al numero delle persone che vi risiedono). Al momento della compilazione del modulo deve semplicemente indicare che l’alloggio è idoneo; successivamente, quando il lavoratore andrà a firmare il contratto di soggiorno, dovrà essere esibito il certificato che comprova l’idoneità (vedi idoneità alloggiativa)
• obbligarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza e alla comunicazione di ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, il datore di lavoro dovrà inserire l’identificativo del pagamento di una marca da bollo di €16,00 (il codice riportato sul tagliandino adesivo).
La domanda di autorizzazione al lavoro così completata andrà inviata telematicamente al Ministero dell’Interno, il quale la inoltrerà automaticamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente (ovvero del luogo presso cui il datore di lavoro ha la residenza o del luogo presso cui si svolgerà l’attività lavorativa).
Le domande vengono esaminate seguendo un criterio cronologico, secondo l’ora e i minuti di spedizione e in relazione alle quote disponibili presso ogni provincia.
La richiesta inviata mediante questo sistema è nominativa: la domanda va infatti legata ai dati anagrafici sia del datore di lavoro che del lavoratore. Perché la domanda venga accettata devono sussistere tutte le condizioni richieste, altrimenti l’istanza verrà rigettata. Vedi: I requisiti.
Trasmessa la domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ne valuta la completezza formale chiedendo eventuali integrazioni al datore del lavoro.
Acquisiti quindi tutti i pareri, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro definitiva, il cosiddetto “nulla osta”. Vedi: Rilascio del nulla osta.

• I requisiti
Perché la richiesta venga accettata, dovranno sussistere le seguenti condizioni. Mancando una sola di queste condizioni, il datore di lavoro non otterrà l’autorizzazione all’ingresso del cittadino extracomunitario residente all’estero.
• Datore di lavoro: deve dimostrare di possedere una congrua capacità economica che gli consenta di sostenere gli oneri retributivi e assicurativi legati all’assunzione del lavoratore.
• Lavoratore: deve essere residente all’estero e non deve essere stato condannato in Italia o all’interno dell’area Schengen per reati a favore dell’immigrazione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione o in materia di stupefacenti nonché per altri tipi di reati come la rapina, il furto, l’estorsione, ecc. Inoltre non deve aver subito un provvedimento di espulsione dall’area Schengen, della quale fa parte anche l’Italia.
• Rapporto di lavoro: la durata dell’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali e laretribuzione minima mensile da garantire deve essere almeno pari all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento.
• Se sussistono tutte queste condizioni, si può procedere alla domanda. Vedi: La Domanda.

Se il lavoratore extracomunitario lavora già presso un datore residente in Italia non può essere regolarizzato con il meccanismo dei flussi.

• Il nulla osta
Trasmessa la domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ne valuta la completezza formale chiedendo eventuali integrazioni al datore del lavoro.
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Quindi trasmette le richieste:
• alla Questura per verificare la presenza di eventuali motivi di ostacolo a carico del datore di lavoro o del lavoratore;
• alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), che valuta se le condizioni contenute nel contratto di soggiorno assicurano al lavoratore il giusto trattamento retributivo e assicurativo previsto dalla normativa italiana;
• al Centro per l’impiego della provincia competente, che verifica la disponibilità di lavoratori nazionali o comunitari e le trasmette, per conoscenza, allo Sportello unico per l’immigrazione, affinché il datore di lavoro interessato possa scegliere tra i lavoratori già disponibili in Italia (in realtà, anche se la legge prevede l’obbligo del datore di confermare la volontà di assumere il lavoratore prescelto, nella prassi ciò avviene d’ufficio).
Lo Sportello Unico, acquisiti quindi tutti i pareri, convoca il datore di lavoro per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro definitiva, il cosiddetto “nulla osta”.
Il datore di lavoro, il giorno dell’appuntamento per il ritiro del nulla osta, deve presentare:
• copia del proprio documento di identità,
• copia del passaporto del lavoratore,
• il ceritificato di idoenità alloggiativa e
• la marca da bollo utilizzata per l’invio telematico della domanda.
Lo Sportello Unico contestualmente alla consegna del nulla osta al datore, provvede ad inviare telematicamente il nulla osta anche al Consolato italiano del luogo di residenza del lavoratore.
Entro 6 mesi dal rilascio del nulla ostada parte della Direzione Provinciale del lavoro, il lavoratore deve presentarsi presso il Consolato per richiedere il visto di ingresso per lavoro.
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, generalmente assieme aldatore di lavoro, che in quel occasione dovrà esibire il certificato di idoneità alloggiativase non lo ha fatto il giorno in cui ha ritirato il nulla osta o la ricevuta di avvenuta richiesta all’ufficio comunale.

Consultate il sito www.stranieriinitalia.it per aggiornamenti in tempo reale in merito ad eventuali decreti flussi.

• cittadino extracomunitario già in possesso del permesso di soggiorno.
Se il cittadino extracomunitario che si intende assumere è già presente regolarmente in Italia, per l’assunzione, oltre ai documenti di norma, è richiesto solo il permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di attività lavorative.

Il permesso di soggiorno deve essere stato rilasciato per:
• motivi di lavoro non stagionale
• motivi familiari
• motivi di studio
• asilo politico, motivi umanitari, protezione sociale
L’assunzione di un lavoratore italiano o già in Italia, con regolare permesso di soggiorno, può essere a tempo indeterminato o determinato. L’assunzione a tempo determinato però è ammesso solo per specifiche causali quali la sostituzione, anche parziale, di lavoratori malati, infortunati, in maternità o in ferie.
Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può però essere assunto solo part-time, con un orario di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili, per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
OBBLIGO DI CONTROLLARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO
I cittadini non-UE, ovvero extra comunitari, devono essere in regola con il permesso di soggiorno per poter essere assunti. È obbligatorio verificare il diritto a lavorare in Italia.
Assumere un cittadino straniero senza aver preso visione del permesso di soggiorno non libera dalla responsabilità il datore di lavoro.
Per non incorre in problemi penali, oltre a chiedere la consegna dei documenti richiesti dalla normativa, il datore di lavoro dovrà chiedere al lavoratore di visionare il permesso di soggiorno e verificarne la motivazione (vedi sopra). Ad esempio, un cittadino straniero con permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non può essere assunto come lavoratore domestico.
Se il lavoratore è sprovvisto di un permesso idoneo all’assunzione, quale ad esempio un permesso di soggiorno per turismo, il datore di lavoro non può procedere all’assunzione regolare, ma dovrà seguire la procedura della richiesta nominativa.
E’ consigliabile, inoltre, che il datore richieda copia della ricevuta attestante il rinnovo del permesso, qualora il permesso di soggiorno esibito al momento dell’assunzione scada nel corso del rapporto di lavoro.
SANZIONI CONTRO L’ASSUNZIONE DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI
Secondo la normativa attuale,il datore di lavoro compie un reato se occupa alle proprie dipendenze lavoratori extra comunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.
Assumere un cittadino extracomunitario non a posto con il permesso di soggiorno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolare occupato.
Queste sanzioni sono aggiuntive rispetto alle sanzioni previste contro il lavoro sommerso.

Nessun ulteriore documento è richiesto da cittadini dell’Unione Europea; cittadini svizzeri; e cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
ATTENZIONE! Nel caso in cui il lavoratore abbia più di un rapporto di lavoro, e quindi abbia più di un datore di lavoro, la documentazione necessaria per l’assunzione verrà trattenuta da uno dei datori di lavoro il quale dovrà rilasciare una ricevuta in merito.

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