L’iscrizione anagrafica è l’atto con il quale i cittadini stranieri, sia appartenenti alla UE e sia gli extracomunitari, nonché i loro familiari sono inseriti nell’Anagrafe della popolazione residente, cioè in quella raccolta che comprende l’insieme delle posizioni relative a singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato nel comune la residenza. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza, in cui sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, da accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici dello stato civile.

 

Cosa è l’anagrafe della popolazione residente

L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative a singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato nel comune la residenza. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza, in cui sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, da accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici dello stato civile. L’iscrizione anagrafica è l’atto con il quale i cittadini stranieri, sia appartenenti alla UE e sia gli extracomunitari, nonché i loro familiari sono inseriti nell’Anagrafe della popolazione residente.

Chi può richiedere l’iscrizione anagrafica

In via generale, l’iscrizione anagrafica può essere richiesta dal cittadino che la legge riconosce come responsabile delle dichiarazioni anagrafiche: ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. La persona che richiede l’iscrizione deve comprovare la propria identità mediante un valido documento di riconoscimento.
Per quanto riguarda gli stranieri, i membri della UE hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio. Qualora invece intendano soggiornare nel territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere l’iscrizione anagrafica presso l’Anagrafe della popolazione residente entro tre mesi dall’ingresso. Il cittadino della UE deve richiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per i propri familiari: al momento stesso della domanda è rilasciata, immediatamente, un’attestazione che contiene l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché della data della richiesta.
Possono effettuare la richiesta di iscrizione presso l’Anagrafe della popolazione residente anche i cittadini stranieri extracomunitari che non sono iscritti in Italia ovvero sono stati cancellati per irreperibilità dall’Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

Come avviene l’iscrizione anagrafica: cittadini UE

L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente viene effettuata, su richiesta presentata personalmente dall’interessato su apposito modulo, allegando la seguente documentazione:

un valido documento di riconoscimento;
un documento che attesti l’attività lavorativa esercitata: subordinata (contratto di lavoro subordinato registrato) o autonoma (iscrizione ad una Camera di Commercio o Partita IVA), se soggiorno e iscrizione anagrafica sono richiesti ai fini lavorativi;
un documento che attesti l’iscrizione a corsi di istruzione o di formazione professionale (iscrizione presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto), se soggiorno e iscrizione anagrafica sono richiesti a fini di studio o di formazione;
un’attestazione di disponibilità finanziaria per sé e per i propri familiari;
una Polizza di assicurazione sanitaria ovvero altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.
Il cittadino della UE può dimostrare di disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica tramite dichiarazione sostitutiva di certificati o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ai fini dell’iscrizione anagrafica, il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge del cittadino straniero avente diritto di soggiorno, gli ascendenti diretti o a carico e quelli del coniuge che sono cittadini di uno Stato membro della UE devono presentare unitamente alla documentazione sopra indicata:

un documento (in originale ed in copia) che attesta la loro qualità di familiare diretto o a carico;
un documento (con funzione di certificazione legalizzata) tradotto dall’Ambasciata italiana dello specifico Stato UE di provenienza che attesta i dati di stato civile (celibe, nubile; vedovo/a; divorziato/a) e i rapporti di parentela.

Come avviene l’iscrizione anagrafica: cittadini extracomunitari

L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente può essere effettuata anche dal cittadino extracomunitario, direttamente su richiesta presentata personalmente su apposito modulo (tranne che sia stata disposta di ufficio), allegando la seguente documentazione:

passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
valido documento di soggiorno (vedi scheda permesso di soggiorno e carta di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
un documento che attesti l’attività lavorativa esercitata: subordinata (contratto di lavoro subordinato registrato) o autonoma (iscrizione ad una Camera di Commercio o Partita IVA), se soggiorno e iscrizione anagrafica sono richiesti ai fini lavorativi;
un documento che attesti l’iscrizione a corsi di istruzione o di formazione professionale (iscrizione presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto), se soggiorno e iscrizione anagrafica sono richiesti a fini di studio o di formazione;
un’attestazione di disponibilità finanziaria per sé (e per i propri familiari);
una Polizza di assicurazione sanitaria ovvero altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione:

passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare;
atto autentico che dimostri la composizione della famiglia, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza (documento che attesti la qualità di familiare).
Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

Iscrizione anagrafica di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno

In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiorno o prima che questo venga rilasciato.

Di seguito si riportano, in modo sintetico, le varie casistiche e la documentazione necessaria:

Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno
fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del precedente permesso.
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato
copia contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura;
ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico Immigrazione.
Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
visto d’ingresso per ricongiungimento familiare apposto sul passaporto;
ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico della Prefettura.
Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
copia dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
copia provvedimento straniero di adozione.

Accertamenti anagrafici

Il presupposto per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente di un determinato comune è costituito dal fatto di risiedere entro tale comune, vale a dire di avervi stabilito la propria residenza o dimora abituale.
La legge obbliga l’ufficiale anagrafico a verificare la sussistenza del requisito della abitualità della dimora di chi richiede l’iscrizione nell’Anagrafe del comune. Gli accertamenti devono essere svolti tramite appartenenti ai corpi di polizia municipale o ad altro personale comunale, che sia stato formalmente autorizzato.
Nel caso in cui emergono dagli accertamenti discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale dell’Anagrafe è tenuto a segnalare quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza (es. Polizia di Stato, Carabinieri ecc).

Che cosa è lo schedario della popolazione temporanea

In ogni comune è presente uno schedario della popolazione temporanea che concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
L’iscrizione presso lo schedario viene effettuata a domanda dell’interessato ovvero d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non comporta il rilascio di certificazioni anagrafiche.
La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

perché se ne sono allontanate o sono decedute;
perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale comune di residenza.

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