Le procedure di assunzione sono diverse a seconda che il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, o si trovi ancora nel suo paese:
se il lavoratore si trova in Italia, l’assunzione avviene con le stesse modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari;
se il lavoratore si trova all’estero, prima che arrivi in Italia il datore di lavoro deve presentare domanda all’Inps.
Nella domanda il datore di lavoro deve:
assicurare una retribuzione mensile non inferiore a € 439,00 con condizioni normative retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani;
dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito dalla legge per l’anno in corso;
assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
impegnarsi a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni all’Inps;
garantire le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di origine.
Verificata l’esistenza dei requisiti reddituali e delle condizioni contrattuali, è rilasciata l’autorizzazione e il datore di lavoro deve chiedere il nullaosta alla Questura.
L’autorizzazione completa di nullaosta, deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in modo che egli possa esibirla alle autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il visto di ingresso in Italia.
L’autorizzazione è revocata se non viene utilizzata entro sei mesi dalla data del rilascio.
Documenti del lavoratore
All’atto di assunzione il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i documenti necessari previsti dalla legge e presentare in visione i seguenti documenti:
la tessera sanitaria aggiornata;
il proprio stato di famiglia;
il codice fiscale;
copia di un documento di identità personale non scaduto;
l’eventuale numero di iscrizione all’Inps, nel caso in cui sia già stata assicurato.
Lettera di assunzione
Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore una apposita lettera di assunzione dalla quale risultino i seguenti elementi:
la data dell’inizio del rapporto di lavoro;
l’eventuale data di cessazione se è un contratto a termine;
la categoria di appartenenza e l’anzianità in tale categoria;
la durata del periodo di prova;
l’esistenza o meno della convivenza totale o parziale;
la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza;
la durata dell’orario di lavoro e della sua distribuzione;
l’eventuale tenuta di lavoro fornita dal datore;
la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
la retribuzione pattuita;
la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari;
il periodo di ferie annuali.
I patti fissati tra le parti, in genere verbalmente, non possono derogare alle disposizioni di legge.
La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere scambiata tra le parti.