Alzheimer: cure a carico del Servizio Sanitario Nazionale
Buone notizie per i familiari dei malati di Alzheimer. Non devono versare alcuna retta, ai Comuni, per il ricovero dei loro cari in strutture per lungodegenti, in quanto si tratta di importi a totale carico del Servizio sanitario nazionale, dato che il tipo di patologia non consente di fare distinzione tra spese per la cura e spese per l’assistenza.
Lo ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza (n. 4558 del 22 marzo 2012), che ha respinto il ricorso di un Comune veneto che forniva assistenza a pagamento. I giudici, infatti, hanno dato ragione al marito e ai figli di una donna, ricoverata nel 1992 nella casa di cura ‘Costante Gris’ di Mogliano Veneto perchè, per effetto dell’Alzheimer, non era autosufficiente e aveva bisogno di assistenza continua per tutto, anche per deglutire.
Il Comune trevigiano di Carbonera, dove la famiglia risiedeva, aveva preteso una retta di quasi due milioni e mezzo al mese di vecchie lire solo per pagare l’assistenza, oltre ai costi del ricovero sanitario vero e proprio. Il Comune sosteneva che si sarebbe dovuto fare carico di tali spese solo se la malata fosse “indigente”, ma non era questo il caso dato che i congiunti avevano un loro reddito e dunque, secondo il Comune, dovevano pagare.
In primo grado, il Tribunale di Treviso aveva dato ragione al Comune, e aveva condannato i familiari a pagare la retta e quasi 50 milioni di lire per l’assistenza. La Corte di Appello di Venezia, però, aveva accolto l’appello dei familiari del malato, ritenendo fondata la domanda di ripetizione degli stessi avanzata e immeritevole di accoglimenti la riconvenzionale proposta dal comune.
La Corte di appello spiega, infatti, che “veniva in evidenza, alla stregua delle norme contenute nell’art. 30 della l. n. 730 del 1983 e del DPCM 8 agosto 1985, la natura di carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti della paziente, gravemente affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio”. Su ricorso del Comune, pertanto, la Cassazione ha respinto le pretese della stessa amministrazione ed ha confermato la decisione di secondo grado.
Una simile distinzione tra gli aspetti della cura e quelli dell’assistenza, spiega la Suprema Corte, “presuppone una scindibilità delle prestazioni”,che non ricorre nell’ipotesi dei malati di Alzheimer, che hanno bisogno di una “stretta correlazione” di prestazioni sanitarie e assistenziali, con“netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria”.
Per la Cassazione, in fatto di sanità, ciò che più conta “è il nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”.
Ora, ci si augura che il governo estenda questo principio, sancito dalla recente sentenza della Cassazione, anche e tutte le altre situazioni in cui versano i malati non autosufficienti e per i quali non sono previsti finanziamenti.