Iva 2016 nelle Cooperative sociali

IVA 5% per le COOP SOCIALI

La Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208 pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 302 del 30/12/2015) ha modificato sostanzialmente il regime fiscale ai fini IVA delle prestazioni svolte dalle cooperative sociali. Tutte le novità sono contenute nei commi 960, 961, 962 e 963 dell’articolo 1 della predetta legge i quali, in sintesi, hanno provveduto a:
abrogare il numero 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972 che prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4%;
introdurre una nuova aliquota agevolata, nella misura del 5%, a seguito dell’istituzione di una nuova tabella, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972;
sopprimere la disposizione interpretativa, contenuta nell’art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge 27/12/2006 n. 296, relativamente alla facoltà di opzione, prevista per le cooperative sociali, quali Onlus di diritto, fra il regime IVA di esenzione e l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%;
prevedere la decorrenza del nuovo regime IVA in relazione alle prestazioni di cui ai contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016.

Di modo che, alla data in cui scriviamo queste brevi note di commento, le nuove disposizioni sono già operative. Peraltro, alcuni dubbi ancora permangono ed a tal proposito si è in attesa della circolare interpretativa dell’Amministrazione Finanziaria.

Ciò premesso, vediamo di approfondire la portata innovativa del nuovo regime IVA voluto dal legislatore fiscale per le prestazioni socio sanitarie ed educative che sono poste in essere dalle cooperative sociali.

In via preliminare dobbiamo sottolineare che il cambiamento, rispetto al precedente regime IVA, è stato effettuato al fine di non incorrere nell’apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese da parte della Commissione Europea. Infatti, già con la legge di stabilità 2013, a seguito di una procedura EU Pilot con la quale la Commissione Europea aveva rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della disciplina ai fini IVA relativa alle prestazioni delle cooperative (non solo di quelle sociali) prevista dal numero 41-bis) della Tabella A – Parte seconda – del DPR 633/1972, il legislatore aveva originariamente disposto l’innalzamento dell’aliquota al 10%; previsione, poi, che non ebbe mai corso, in quanto modificata dalla legge di stabilità 2014, che ha in buona sostanza ripristinato l’aliquota ridotta del 4% per le cooperative sociali. Ma da quella data, 1° gennaio 2014, le cooperative non sociali non hanno più potuto avvalersi del regime IVA agevolato del 4%. Per cui, e ciò sino a tutto l’anno scorso, le cooperative sociali potevano legittimamente optare per il regime di maggior favore previsto dall’art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997 (disciplina delle Onlus), scegliendo di applicare (e mantenendo ferma tale determinazione di convenienza per l’intero anno solare) per le prestazioni socio sanitarie ed educative, svolte ai sensi della legge n. 381/91, il regime di esenzione IVA ovvero il regime di imponibilità ad aliquota ridotta al 4%. Chiaramente, facevano eccezione a tale regime opzionale le prestazioni non previste dal numero 41-bis) come, ad esempio, i servizi socio sanitari di cui al punto 27-ter) dell’articolo 10 del DPR 633/1972 resi nei confronti di migranti senza fissa dimora, richiedenti asilo; le quali, pertanto, erano soggette per obbligo di legge al regime di esenzione.
Dal 1° gennaio 2016, come dianzi anticipato, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 hanno portato un cambiamento sostanziale nel regime IVA, prevedendosi, al nuovo numero 1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, che sono soggette all’aliquota IVA del 5% le “ … prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”. In estrema sintesi si tratta delle seguenti prestazioni:
n. 18): prestazioni sanitarie;
n. 19): prestazioni di ricovero e cura;
n. 20): prestazioni educative;
n. 21): prestazioni proprie di strutture ricettive quali case di riposo, asili, etc.;
n. 27-ter): prestazioni socio sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili.

Dalla lettura della nuova disposizione fiscale possono delinearsi alcuni ambiti di operatività della stessa. In primis, in ordine ai soggetti che sono prestatori dei servizi: viene limitata l’adozione del nuovo regime soltanto alle cooperative sociali e loro consorzi; escludendosi, di conseguenza, tutte le cooperative diverse da quelle sociali, fra cui anche quelle Onlus. In riferimento ai consorzi ai quali si applicano le nuove disposizioni si precisa che deve trattarsi di consorzi di cooperative in cui la presenza delle cooperative sociali raggiunga almeno il 70%. Secondariamente, in ordine ai soggetti che sono fruitori dei servizi: qui, la nuova disposizione, richiamando i soggetti di cui al n. 27-ter) dell’art. 10, opera un ampliamento dei potenziali utilizzatori. La norma dispiega la propria efficacia non soltanto in relazione ai soggetti di cui all’abrogato n. 41-bis), ossia agli anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; ma anche in ordine ai nuovi soggetti considerati svantaggiati, ossia nei confronti delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, le persone detenute, le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Inoltre, in riferimento alle “vecchie” prestazioni del n. 41-bis), con la sua abrogazione è venuta anche meno la dicitura “ … o ovunque rese, …”; per cui, qualora dette prestazioni siano rese in luoghi diversi da quelli che sono individuati nel precitato n. 27-ter) dell’art. 10 (che richiama l’assistenza domiciliare, ambulatoriale, in comunità o simili) si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
A titolo di esempio, si pensi alle somme erogate dalle Prefetture per l’ospitalità dei migranti, richiedenti asilo. Sino al 31 dicembre u.s., in ordine a tali prestazioni le cooperative sociali non potevano fruire del regime IVA ad aliquota ridotta del 4%, ma dovevano far rientrare tali servizi nel regime di esenzione ex art. 10 ai fini IVA. Dal 1° gennaio del corrente anno, in virtù dell’ampliamento della platea di coloro che sono da considerarsi svantaggiati, tali prestazioni saranno soggette al regime IVA ad aliquota agevolata del 5%.

Infine, due aspetti per così dire problematici che necessitano un celere chiarimento da parte dell’Amministrazione delle Finanze. Il primo riguarda la scelta (la cd. opzione) fra il regime di imponibilità (in oggi al 5%) ed il regime di esenzione. Dalla lettura della nuova disposizione e soprattutto dalla volontà del legislatore tale facoltà di scelta sembrerebbe preclusa. Invero, la previsione di maggior favore di cui all’art. 10 comma 8 del D. Lgs 460/1997, probabilmente per un difetto di coordinamento fra le disposizioni del nuovo regime e di quelle previgenti che si intendevano abrogare, è tuttora in vita; e la permanenza di tale previsione legittimerebbe la facoltà di opzione fra i due regimi. In attesa di un chiarimento ministeriale, ed anche al fine di evitare eventuali aspetti sanzionatori, si suggerisce, in via prudenziale, l’adozione del regime IVA di imponibilità ad aliquota ridotta del 5%.
Il secondo aspetto in ordine al quale si reputa opportuno un chiarimento del Ministero risiede nell’ambito della decorrenza del nuovo regime. Il comma 963 di cui in premessa esplicita che le nuove norme fiscali si applicano “… alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè a decorrere dal 1° gennaio 2016. Orbene, le nuove disposizioni si riferiscono alle prestazioni effettuate e fatturate a partire dal 1° gennaio 2016 in relazione a contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31 dicembre 2015, con gli utenti finali ovvero con i committenti, pubblici o privati. Di conseguenza, viceversa, le prestazioni effettuate e fatturate dal 1° gennaio 2016, ma inerenti a contratti stipulati, rinnovati o prorogati entro il 31 dicembre 2015, dovranno seguire le regole IVA vigenti fino al 31.12.2015.
Il dubbio potrebbe rinvenirsi nel concetto di “contratto stipulato” ovvero “rinnovato” ovvero ancora “prorogato”, intendendosi come momento rilevante ai fini dell’applicazione o meno del nuovo regime, la data in cui viene sottoscritta la stipula, la rinnovazione o la proroga, ovvero la data, che è normalmente successiva, in cui decorre l’efficacia del contratto o del rinnovo o della proroga. A titolo di esempio, si pensi ad un contratto stipulato ex novo che riporti una data di sottoscrizione di fine dicembre 2015, ma che decorra, quanto ad effetti e ad operatività delle prestazioni, dal 1° gennaio 2016. Oppure, ad un contratto rinnovato ovvero prorogato con una clausola sottoscritta sempre a fine dicembre 2015, ma il cui rinnovo o la cui proroga operino con effetto a partire dal 1° gennaio 2016. L’interpretazione letterale del comma 963 sembrerebbe far propendere per conferire rilievo giuridico al momento in cui si sottoscrive la stipulazione o la rinnovazione od ancora la proroga del contratto. Ciò posto, si suggerisce la massima attenzione, ai fini eventuali della prova, di conferire certezza giuridica a tale data. Per esempio, attraverso l’apposizione del timbro postale sul contratto, ovvero anche tramite l’invio telematico dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata a quello corrispondente di controparte.
Nel caso, poi, di rinnovazioni tacite (ad esempio, con la clausola di stile: “Il presente contratto si intende rinnovato / prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti”), si propende nel ritenere che troverà applicazione il regime in vigore alla data di decorrenza del rinnovo / proroga: di conseguenza, se la rinnovazione ovvero la proroga avranno decorrenza nel corso del presente anno, troveranno applicazioni le nuove disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Due ultime considerazioni.
La prima riguarda la concreta possibilità, per le cooperative sociali che svolgono servizi socio sanitari (per esempio in forma di ambulatori, infermieristici, etc.) di avere una coesistenza fra operazioni imponibili ed operazioni esenti da IVA (se rese, queste ultime, direttamente ovvero anche indirettamente a favore di soggetti diversi da quelli considerati svantaggiati).
La seconda, in tema di concorrenza e di appalti, in particolare con le pubbliche amministrazioni, nel passaggio da un regime opzionale di esenzione ad un regime obbligatorio di imponibilità, seppure ad aliquota ridotta. A tal riguardo si evidenzia la recente sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, emessa in data 10 dicembre u.s., con la quale viene affermato l’importante principio secondo il quale nelle “… gare d’appalto il prezzo base d’asta e, correlativamente, il prezzo oggetto dell’offerta, debbono sempre considerarsi al netto dell’IVA, al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la libera concorrenza e la trasparenza dell’azione amministrativa, da ritenersi prevalenti sull’interesse della stazione appaltante a sopportare costi inferiori”.

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