Cooperative sociali e contratto a chiamata

CONTRATTO A CHIAMATA O INTERMITTENTE NELLE COOPERATIVE SOCIALI

Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente è un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Ciò premesso, alla luce della recente riforma del diritto del lavoro (Jobs Act), ed in particolare del Decreto Legislativo 81/2015, le Cooperative Sociali che, ad esempio, offrono servizi di natura socio-assistenziale agli anziani, disabili, etc., possono assumere con contratti a chiamata o intermittente persone per un periodo complessivo non superiore a 400 giornate effettive di lavoro nell’arco di tre anni solari.
Detto limite dovrà essere rispettato per le attività, come quella in esempio, non inquadrabili nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, per i quali è prevista la deroga (più di 400 giornate).
Nel caso in cui le assunzioni dovessero superare il limite delle 400 giornate lavorative per ogni assunto nell’arco di un triennio, il rapporto di lavoro dovrà essere trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Si ricorda, infine, che si potrà assumere con contratto di lavoro a chiamata o intermittente esclusivamente personale con una età inferiore a 24 anni e superiore a 55 anni, purché non venga utilizzato per sostituire lavoratori che esercitano il diritto disciopero, ovvero in unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, etc. (ex art. 14, D.Lgs. 81/2015).

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