Contratto domestico e società cooperative

In italia la legge 1369/60 VIETA qualsiasi forma di “subappalto” di prestazioni di lavoro.

La Legge n. 30/03 – Legge Biagi – istituisce le agenzie per il Lavoro, unici organismi accreditati ed autorizzati alla SOMMINISTRAZIONE di lavoro.
Il Decreto Legislativo n. 276/03 (Decreto attuativo della Legge Biagi) introduce un nuovo ed unitario regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale (AGENZIE PER IL LAVORO).
L’interpello n° 5/2010 del Ministero del Lavoro aveva già fortemente limitato l’utilizzo del contratto a progetto nel campo dell’assistenza domiciliare e ospedaliera. Il D.L. 201/2011 (Legge Fornero) ha ulteriormente limitato l’applicazione del lavoro a progetto ad alcune tipologie di lavoro.
Con diverse circolari esplicative ( n° 29/2012 e n° 2 e 7/2013) la DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DEL LAVORO ha sottolineato come il lavoro a progetto NON SIA APPLICABILE IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE.
Ne deriva che l’unico modo per una azienda (anche una cooperativa sociale), di offrire un’assistenza domiciliare, nella quale il lavoratore goda di una certa autonomia operativa nei confronti dell’assistito e della sua famiglia (cosa che per una badante è abbastanza difficile da realizzarsi) è quello di assumere il lavoratore con il proprio contratto di categoria. Diventa però gravemente anti-economico per la famiglia.
Per tutti questi motivi possiamo sostenere senza timore di essere smentiti che NESSUNA AZIENDA, ASSOCIAZIONE o COOPERATIVA (ANCHE SOCIALE) ad eccezione delle Agenzie di lavoro interinale, possa LEGALMENTE offrire servizi di assistenza domestica (BADANTE) ad un costo inferiore a 2000 euro mensili (derivanti dal costo del personale gestito in modo corretto) e per sole 40 ore settimanali.
Legalmente, un ente o azienda di qualsiasi tipo (SEMPRE PROVVISTO/A DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE REGIONALE/MINISTERIALE) potrà affiancare la famiglia (UNICO SOGGETTO ABILITATO ALL’UTILIZZO DEL CONTRATTO COLF-BADANTI) nella ricerca e selezione del personale e nel disbrigo di tutte le pratiche burocratiche, così come potrà offrirLe una moltitudine di servizi utili ed accessori ma MAI SOSTITUIRSI AD ESSA NELL’ASSUNZIONE DELLA BADANTE.

 

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