Il tribunale di Siracusa, con la sentenza n.328 del 28.3.2019 ha censurato la procedura di mobilità prevista dal contratto collettivo nella parte in cui non riconosce una precedenza “assoluta” a chi assiste un familiare disabile.
Accogliendo il ricorso di una docente assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, il Giudice del lavoro dott. Filippo Favale ha ordinato il trasferimento della ricorrente nella prima provincia richiesta con la domanda di mobilità.
Il dato normativo in materia scolastica è del resto perentorio nel riconoscere all’art. 601 la precedenza nella procedura di mobilità senza distinzioni tra fasi provinciali e interprovinciali.