Mobilità in presenza di un familiare con disabilità

Il tribunale di Siracusa, con la sentenza n.328 del 28.3.2019 ha censurato la procedura di mobilità prevista dal contratto collettivo nella parte in cui non riconosce una precedenza “assoluta” a chi assiste un familiare disabile.

Accogliendo il ricorso di una docente assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, il Giudice del lavoro dott. Filippo Favale ha ordinato il trasferimento della ricorrente nella prima provincia richiesta con la domanda di mobilità.

Il dato normativo in materia scolastica è del resto perentorio nel riconoscere all’art. 601 la precedenza nella procedura di mobilità senza distinzioni tra fasi provinciali e interprovinciali.

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