Pensioni e quota 100 sono tra gli argomenti più chiacchierati del momento. La spinta degli organi di Governo verso una riorganizzazione del sistema pensionistico ha spesso generato confusione tra i meno esperti. Requisiti e condizioni che consentono ad una persona di avere diritto alla pensione anticipata, per esempio, sono stati ampiamente definiti e chiariti dalle Istituzioni. Ancora adesso, però, non tutti hanno chiaro il quadro della situazione. I più interessati, sicuramente, sono quelli che, pur avendo tutte le carte in regola, non possono presentare domanda per il pensionamento anticipato perché, magari per poco, non hanno superato il limite di anni contributivi fissato dalla legge. Le soluzioni che l’ordinamento propone in questi casi per “aumentare” gli anni contributivi, tuttavia, sono diversi. Alcune sono state introdotte recentemente altre sono in vigore da diverso tempo. Vediamo insieme quali sono.
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Riscatto della laurea ordinario e agevolato: come funziona e le ultime novità
Sui requisiti e le leggi che oggi permettono ad un lavoratore di richiedere la pensione anticipata si è detto e scritto tanto. Le ultime disposizioni, le riforme fatte e i conseguenti emendamenti, però, hanno inevitabilmente riacceso il dibattito intorno la questione. La possibilità di far valere gli anni di studio universitari e di riscattarli ai fini pensionistici non è nuova. Questa opzione, alla luce delle recenti novità introdotte dal Decreto Legge 4/2019, può essere fatto valere solo dal soggetto che ha conseguito il titolo di studio (non vale dunque per chi ha frequentato ma poi non si è laureato) e per gli anni corrispondenti al regolare corso di studi (e non per quelli fuori corso). Per poter presentare domanda per il riscatto della laurea, secondo quanto specificato dall’Inps, bisogna:
• aver conseguito la laurea o un titolo equipollente;
• richiedere il riscatto per i periodi non coperti già da contribuzione obbligatoria o figurativa oppure ancora da riscatto presso altri Enti Previdenziali;
• essere titolari di contribuzione nell’ordinamento pensionistico presso cui viene presentata la richiesta.
A questa possibilità, recentemente, si è aggiunta quella del riscatto della laurea agevolato. Si tratta di una misura sperimentale e provvisoria, in vigore nel triennio 2019 – 2021, che permette a determinate categorie di contribuenti di pagare una somma forfait per ogni anno di riscatto, aumentando in questo modo gli anni contributivi che consentono di arrivare in anticipo alla pensione.
Al riscatto della laurea agevolato possono accedere gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti) o alle forme sostitutive della medesima nonché quelli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata. A differenza di quello ordinario, però, per il riscatto della laurea agevolato vanno fatte delle precisazioni, ovvero:
• viene riconosciuto solo ai soggetti che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non sono già titolari di pensioni;
• il calcolo dell’onore da pagare per riscattare gli anni ai fini pensionistici è uguale per tutti e non dipende dall’ultima retribuzione imponibile ;
• permette di far aumentare di anni contributivi utili per la pensione ma non il monte contributivo (e quindi non andrà ad incrementare l’importo dell’assegno pensionistico come invece avviene con il riscatto ordinario).
Bisogna ricordare in fine che, essendo rivolto ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il riscatto agevolato può essere fatto valere solo per quegli anni di studio successivi al 1 gennaio 1996.
Ricongiunzione onerosa per i liberi professionisti: cos’è e come funziona l’accumulo dei contributi
I liberi professionisti, sempre restando in tema di pensione anticipata e di istituti che permettono di aumentare gli anni contributivi utili per arrivare prima a questo traguardo, hanno la possibilità di ricorrere alla Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi. Questi, in pratica, possono riunire a pagamento tutti gli anni contributivi maturati presso i diversi enti previdenziali (e viceversa). Si tratta di un accumulo vero e proprio che, concretamente, vedrà gli anni contributivi sommarsi aumentare, magari fino a raggiungere e superare il limite imposto dalla legge per la presentazione della domanda della pensione anticipata.
Contributi figurati e cumulo accrediti per il servizio militare
L’aver svolto servizio militare presso le Forze Armate italiane, sia esso obbligatorio o volontario, permette al contribuente di accumulare contributi figurativi validi ai fini pensionistici. L’accredito dei contributi figurati può essere richiesto sia dai lavoratori dipendenti che dai liberi professionisti (lavoratori autonomi e iscritti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps) che nel periodo in cui hanno prestato servizio non erano coperti da altre assicurazioni previdenziali e, quindi, risultato privi di contribuzione. Per poter ricorrere a questo istituto, inoltre, è necessario aver versato almeno un contributo (prima o dopo il servizio militare e in Italia o in un paese estero convenzionato con il sistema previdenziale italiano).
Maggiorazioni contributive per invalidi e disabili
Dal 2002 ai lavoratori sordi e disabili è stata riconosciuta la possibilità di richiedere una maggiorazione contributiva (figurativa) uguale a due mesi per ogni anno di lavoro svolto presso: pubblica amministrazioni, aziende private e cooperative. Tale maggiorazione può essere richiesta da:
• i lavoratori sordi (per sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che non permette il normale apprendimento del linguaggio e non sia di natura elusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio);
• i lavoratori disabili per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% (si tratta di soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite);
• e i lavoratori rientranti nelle prime quattro categoria delle pensioni di guerra (Tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).
La maggiorazione viene riconosciuta solo dietro domanda del diretto interessato. La contribuzione figurativa, è bene specificarlo, è però utile solo per il diritto alla pensione e ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva (non accresce dunque né il cumulo contributivo né l’assegno pensionistico) e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione. Dei periodi lavorati fuori dall’anno e validi per il riconoscimento della maggiorazione si tiene conto tramite un metodo di calcolo diverso. Se il soggetto, per esempio, ha lavorato tre anni e due mesi dopo il riconoscimento dell’invalidità (ovvero tre anni e otto settimane) la sua anzianità contributiva, dietro apposita domanda, verrà maggiorata di:
• due mesi per ogni anno di lavoro prestato;
• 1/6 per ogni settimana spesa a lavorare.
In questo calcolo, ovviamente, non vanno considerati i periodi coperti da contribuzione volontaria o figurativa e neppure quelli derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.