La guida dell’Assindatcolf
L’Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (Assindatcolf) ha predisposto un vademecum rivolto a chi ha assunto (o assumerà) badanti, baby sitter e colf, chiarendo quali sono i principali dubbi e quali sono i riferimenti da sapere per non sbagliare. Vediamoli qui di seguito.
L’Autocertificazione
Il blocco delle attività lavorative non essenziali non ha coinvolto, come sappiamo, colf, badanti e baby sitter, che possono continuare a svolgere la loro attività. Se non vivono in casa della famiglia dove prestano il loro lavoro, devono certificare lo spostamento dalla loro abitazione mediante la compilazione dell’apposito modulo. Tra i dati richiesti, anche le generalità del datore di lavoro, che può essere dunque soggetto a una verifica delle autorità competenti. E’ ovvio, dunque, che il rapporto di lavoro deve essere in regola.
Se non si necessità (anche temporaneamente) di colf e baby sitter
Se per una qualche ragione non si necessità dell’attività lavorativa del domestico o della baby sitter regolarmente assunti, si può sospenderla, scegliendo una delle quattro opzioni seguenti:
1) Mettere in ferie il lavoratore (qualora il domestico non le abbia maturate si possono anche anticipare);
2) Continuare a pagare la retribuzione considerando l’assenza come sospensione di lavoro extra feriale (art. 19 Ccnl);
3) Concordare – con accordo scritto – un periodo di assenza non retribuita;
4) Procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro (ovviamente nel rispetto degli obblighi di preavviso e liquidando il Tfr). La nuova misura infatti non applica il blocco dei licenziamenti per colf, badanti e baby sitter.
Naspi e reddito di ultima istanza per chi perde il lavoro
I lavoratori domestici che perderanno l’impiego possono richiedere la Naspi (la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione), se in possesso dei requisiti. Il termine per la presentazione della richiesta di accesso alla Naspi è stata prorogato anche per i lavoratori domestici. Dal termine ordinario di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, si passa, infatti, a 128 giorni.
Per i colf badanti e baby sitter non è stata prevista la cassa integrazione in deroga: il settore è stato infatti espressamente escluso dall’art. 22 del decreto Cura Italia. E’ stato previsto, invece, un ammortizzatore sociale di nuova istituzione: tutti i domestici che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro potranno accedere, senza limiti di reddito, al contributo previsto dal Reddito di Ultima Istanza.
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Il premio da 100 euro
Assindatcolf ricorda che anche colf, badanti e baby sitter che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo dovrebbero avere diritto al Premio da 100 euro, eventualmente da richiedere con la presentazione della dichiarazione dei redditi. La situazione, però, non è del tutto chiara e si dovrà attendere che il Ministero chiarisca il meccanismo.
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Colf e baby sitter in quarantena
Se il lavoratore domestico è in quarantena, in isolamento fiduciario certificato o è in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, può astenersi dal lavoro. Questo periodo sarà equiparato alla malattia (ma non conteggiato ai fini del periodo di comporto). In questo caso però, ricorda Assindatcolf, a pagare non sarà la famiglia (come avviene in condizioni di normalità), ma lo Stato, previa domanda all’Ente Previdenziale.
Se il domestico contrae il coronavirus sul posto di lavoro, questo evento sarà considerato infortunio sul lavoro: colf, badanti e baby sitter saranno, quindi, sottoposte alle tutele previste dall’Inail.
E’ in arrivo un’indennità per i domestici iscritti a Cassacolf colpiti da coronavirus: 40 euro a notte in caso di ricovero per un massimo di 50 giorni; 40 euro al giorno in caso di isolamento domiciliare per un massimo di 14 giorni comprovati da certificazione sanitaria.
Bonus baby sitter e congedo parentale straordinario
Il congedo parentale straordinario e il bonus baby sitter 2020 non è applicato a colf, badanti e baby sitter, con figli minori di 12 anni a casa da scuola. Lo ha chiarito l’Istituto con il Messaggio 1281. Resta inteso che anche coloro che non hanno figli minori possono astenersi da lavoro chiedendo al proprio datore permessi non retribuiti.
In alternativa al congedo straordinario è previsto un buono da 600 euro totali (1000 euro per medici e infermieri, comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato nell’emergenza) per pagare la baby sitter. Il contributo sarà erogato tramite Libretto famiglia.
Il bonus baby sitter può essere utilizzato per pagare le ore extra della tata già assunta. Assindatcolf raccomanda in questo caso di tenere una contabilità separata poiché con il bonus viene stabilito un importo orario di 10 euro, che può essere superiore alla retribuzione oraria concordata in busta paga.
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Bonus baby sitter e badanti
Con il bonus baby sitter non i può pagare la badante. L’indennità economica è stata espressamente pensata per l’assistenza ai figli lasciando fuori le famiglie che si devono occupare delle persone non autosufficienti. Per quelle che usufruiscono della Legge 104/92 è, però, prevista un’estensione dei permessi retribuiti per ulteriori 12 giorni.
Le scadenze dei contributi
Entro il prossimo 10 giugno dovranno essere versati i contributi per attività lavorativa di colf, badanti e baby sitter che scadono tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020. Oltre alla scadenza trimestrale del 10 aprile, è sospeso ogni altro pagamento dovuto (rapporti cessati) o concordato (dilazioni e trimestri arretrati). Nessuna sanzione o interesse saranno applicati.
Fonte: www.corriere.it