Roma, 13 maggio 2020 – Ok ufficiale alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri e dei braccianti agricoli. La nuova misura del Governo vale anche per colf e badanti e per i cittadini italiani.
I settori lavorativi interessati
I settori lavorativi per cui si applica la regolarizzazione sono: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alle persone affette da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, e lavoro domestico.
Come funziona la regolarizzazione?
Per affrontare l’emergenza sanitaria i datori di lavoro che hanno impiegato cittadini stranieri con il permesso di soggiorno scaduto potranno richiederne l’emersione e la regolarizzazione a fronte della stipula di un contratto di lavoro subordinato. Questa misura riguarda anche l’emersione del lavoro nero per i lavoratori italiani, precedentemente impiegati in nero.
Potranno accedere alla misura tutti quelli che sono stati identificati con fotosegnalazione prima dell’8 marzo del 2020 o che possono dichiarare di aver risieduto in Italia continuativamente prima di quella data.
Permesso di soggiorno temporaneo
Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 o in scadenza, che non hanno lasciato il Paese prima dell’8 marzo 2020, potranno chiedere un permesso di soggiorno temporaneo per cercare un lavoro. Il permesso di soggiorno temporaneo potrebbe durare dai tre ai sei mesi, ancora da definire.
Se gli stranieri che fanno domanda trovano un lavoro, il permesso di soggiorno temporaneo viene trasformato in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro di quattro mesi. Chi intraprende questa procedura deve però dimostrare di aver già lavorato in passato nei settori professionali interessati dal decreto.
La domanda: quando e come presentarla
Tutte le domande devono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio. Nel caso sia il datore di lavoro a presentare la domanda dovrà versare un contributo forfettario di 400 euro per ciascun lavoratore. Se invece è lo straniero a presentare la domanda dovrà versare 160 euro.
Cause di esclusione
Saranno rigettate le domande dei datori di lavoro condannati in passato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o se i lavoratori non saranno assunti in seguito alla regolarizzazione.null
Sono esclusi gli stranieri a cui è stato imposto il decreto di espulsione, quelli condannati anche in via non definitiva per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del Codice penale, per i delitti contro la libertà personale, per il traffico di stupefacenti, per lo sfruttamento della prostituzione, per il favoreggiamento dell’immigrazione o dell’emigrazione clandestina. Saranno anche annullate le domande in cui si dichiara il falso.