Lavoratori immigrati irregolari. Badanti, colf, braccianti. Arriva per loro la quarta sanatoria degli stranieri irregolari dopo quelle del 2002, del 2009 e del 2012. La norma – contenuta nel decreto Rilancio, all’articolo 110 bis (Emersione di rapporti di lavoro) – riguarda agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e lavoro domestico. Viene introdotta, si legge, «al fine di garantire adeguati livelli di tutela della salute» in conseguenza «dell’eccezionale emergenza sanitaria» del contagio da Covid 19 e «favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari».
Due le possibilità previste dal testo, frutto di un lungo braccio di ferro tra i Cinquestelle – che erano contrari – e le altre forze di maggioranza. Da una lato, i datori di lavoro possono presentare – pagando un contributo forfettario di 400 euro – istanza per regolarizzare lavoratori italiani o stranieri. Questi ultimi devono essere stati fotosegnalati in Italia prima dell’8 marzo 2020 e non devono aver lasciato il territorio nazionale da quella data. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con un successivo decreto. Costituisce «causa di inammissibilità» la condanna del datore negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita, reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, sfruttamento del lavoro.Leggi anche
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L’altro canale è quello degli stranieri con il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019. Essi possono chiedere – dietro pagamento di 160 euro – un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi presentando domanda al questore. La «finestra» è aperta dall’1 giugno al 15 luglio. Anche loro devono risultare presenti in Italia alla data dell’8 marzo e devono aver lavorato come braccianti, colf o badanti prima del 31 ottobre 2019. Se nei sei mesi di permesso temporaneo lo straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato, il permesso viene convertito in permesso per motivi di lavoro. Non sono ammessi gli stranieri nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione ed i condannati per una serie di reati, dalla droga al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonchè quelli considerati una minaccia per l’ordine pubblico.
La norma sospende i provvedimenti penali ed amministrativi nei confronti di datore di lavoro e lavoratore per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e per l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio nazionale. Non sono invece sospesi i provvedimenti per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare dei lavoratori che hanno avuto il permesso temporaneo le sanzioni sono raddoppiate. Il testo invita inoltre Comuni e Regioni, per evitare concentrazioni e contrastare la diffusione del Covid, ad adottare «soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato».
Per consentire una più rapida definizione delle procedure, infine, il ministero dell’Interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per
ulteriori sei, 900 unità con contratti a termine.
La redazione web