INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Indennità di accompagnamento e compatibilità con pensione di invalidità o con l’attività lavorativa
L’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità sono compatibili e cumulabili. Non solo: l’indennità di accompagnamento risulta compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
Indennità di accompagnamento: incompatibilità
L’indennità di accompagnamento non spetta a coloro che:
- sono ricoverati gratuitamente in istituto di cura per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscono un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Rinnovo annuale dell’indennità di accompagnamento
Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente – entro il 31 marzo di ciascun anno – una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante la permanenza dell’invalidità totale
Cosa fare in caso non venga riconosciuta l’indennità di accompagnamento
In caso il richiedente riceva il verbale di non riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o non ne venga riconosciuta l’indennità, è possibile presentare ricorso. A tal fine il richiedente deve prima sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo, cioè a una verifica preventiva delle condizioni sanitarie a sostegno della propria richiesta. In sua mancanza, il ricorso non può proseguire. L’accertamento preventivo è effettuato, a spese del richiedente, da un consulente tecnico nominato dal giudice, in presenza di un medico legale dell’Inps: al termine è poi redatta una relazione tecnica, che è trasmessa all’Inps e al richiedente. La relazione può essere contestata entro 30 giorni: in mancanza di opposizione, viene omologata dal Giudice con decreto inappellabile. Chi contesta la relazione deve presentare, entro 30 giorni dall’opposizione, il ricorso introduttivo del giudizio, specificandone i motivi: da quel momento inizia il giudizio vero e proprio, che si conclude con una sentenza inappellabile.