Fisco: beni impignorabili

Il pignoramento è un incubo per migliaia di italiani. Chi non è riuscito a pagare delle cartelle esattoriali vive normalmente con la paura di ricevere la visita di un ufficiale giudiziario. Se per alcuni mesi la pandemia aveva sospeso questo rischio, presto il Fisco potrebbe tornare a bussare alla porta. L’Agenzia delle Entrate infatti, ha recentemente confermato che dal 15 ottobre prossimo potrebbe riprendere le attività di esazione. A questo proposito consigliamo la lettura di un nostro approfondimento in materia.

Anche se siamo consapevoli di aver saltato alcuni pagamenti e che quindi incorreremo in un pignoramento, abbiamo dei diritti da far valere. Quindi, ecco quali sono le cose che il Fisco non potrà mai pignorare e che quindi possiamo considerare al sicuro. In questo articolo tratteremo i beni materiali ma ricordiamo che i redditi sono pignorabili fino ad un massimo del 20% del loro importo. Le polizze assicurative invece sono impignorabili ed insequestrabili.

I beni assolutamente impignorabili

La normativa garantisce alcuni beni perché considerati fondamentali per il diritto alla vita ed alla dignità. Ecco quali sono le cose che il Fisco non potrà mai pignorare secondo quanto disposto dall’ articolo 514 c.p.c. Vestiti, stoviglie, elettrodomestici ed arredamento indispensabile. Inoltre, l’ufficiale giudiziario non potrà toccare viveri e combustibili necessari per il sostentamento di un mese.

Oltre a questo, sono impignorabili i beni necessari per lo svolgimento della professione e gli oggetti di valore affettivo e morale. Rientrano in quest’ultima categoria la fede nuziale, gli oggetti inerenti al culto religioso ed i beni di famiglia. La Legge 221/205 garantisce dal pignoramento gli animali d’affezione.

Ecco quali sono le cose che il Fisco non potrà mai pignorare

Mentre i crediti sono normalmente oggetti di pignoramento, alcuni ne sono esenti. Ad esempio, i crediti alimentari, i sussidi di maternità, di malattia e di supporto agli indigenti. La normativa tutela anche le pensioni minime che quindi non rientrano tra i beni pignorabili. Secondo quanto disposto dagli articoli 515 e 516 c.p.c alcuni beni sono pignorabili solo eccezionalmente. Rientrano tra questi gli attrezzi per la coltivazione dei campi ed il successivo raccolto. L’ufficiale giudiziario potrà rivalersi su questi beni solo in mancanza di altri oggetti utili per il pignoramento.

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