Assumere badante extracomunitaria: permesso di soggiorno

L’ingresso nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile – salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l’ingresso al di fuori delle quote – solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.

Ingresso del lavoratore straniero non comunitario in Italia

L’ingresso regolare del lavoratore straniero non comunitario in Italia è subordinato:

  • all’approvazione di un decreto governativo di programmazione, che fissa le quote di ingresso per lavoro;
  • alla contestuale richiesta di nulla osta al lavoro, da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante;
  • al rilascio del relativo nulla osta al lavoro.

Per assumere lavoratori stranieri non comunitari, residenti all’estero, si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della provincia, dove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito decreto flussi, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia.

Nella domanda il datore di lavoro deve garantire alloggio, reddito, orario di lavoro e retribuzione.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul sito del Ministero dell’Interno.

Rilascio del nulla osta al lavoro

Il nulla osta al lavoro è l’atto amministrativo con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la prefettura, autorizza il datore di lavoro, che ne fa richiesta, ad assumere un lavoratore straniero residente all’estero.

Tale autorizzazione è un requisito necessario per il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro.

L’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore straniero non comunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.

Il datore di lavoro può presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, se vi è conoscenza diretta tra lavoratore e datore di lavoro oppure richiesta numerica di nulla osta al lavoro, se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta dello straniero. Quest’ultima particolare richiesta è effettuata nei confronti di una o più persone iscritte in apposite liste di lavoratori stranieri.

Nella richiesta, sia nominativa che numerica, il datore di lavoro dovrà assicurare allo straniero:

  • il trattamento retributivo e assicurativoprevisto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
  • la dichiarazione relativa all’alloggio del lavoratore straniero;
  • l’impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza, al verificarsi di determinate condizioni.

Il procedimento di rilascio del nulla osta al lavorosi articola nel modo seguente:

  • la domanda, inviata al SUI, viene resa disponibile anche alla Direzione provinciale del Lavoro, alla questura e al centro per l’impiego competenti;
  • il SUI richiede all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l’attribuzione di un codice numerico provvisorio;
  • il SUI convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta (che ha una validità di sei mesi) e la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • il SUI poi trasmette il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso che deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro;
  • lo straniero, accompagnato dal datore di lavoro ed entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, deve presentarsi su appuntamento presso il SUI per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione e gli verrà rilasciata una ricevuta da conservare;
  • in questa fase, inoltre, il SUI richiede all’Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio in quello definitivo;
  • la questura, infine, provvede a convocare il lavoratore straniero per telefono o per posta ordinaria per la consegna del permesso di soggiorno

In caso di lavoro domestico, la comunicazione di assunzione può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato o in alternativa tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale

Il nullaosta al lavoro stagionale con validità pluriennale (fino a tre anni) può essere richiesto per i lavoratori non comunitari che siano già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi ed è indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro stagionale e del successivo permesso di soggiorno pluriennale.

Il rilascio avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale riservate per tale ipotesi nei decreti flussi emanati dal Governo.

La domanda deve essere inviata esclusivamente online al Ministero dell’Interno.

La richiesta di assunzione, in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

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