Badante e Colf conviventi: Le comunicazioni obbligatorie

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Le comunicazioni devono avvenire 48 ore prima del rapporto di lavoro – Colf e badanti svolgono un lavoro domestico che riguarda una tipologia di lavoro dipendente in modo diretto ed esclusivo, al soddisfacimento delle esigenze domestiche e familiari. L’acronimo più utilizzato in Italia è COLF ed è nato dall’unione delle parole collaboratore (o collaboratrice) Familiare.

Come ogni attività dipendente, il rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro) sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

Il datore di lavoro che intende assumere una colf o badante anche se parente o affine dovrà dare comunicazione all’Inps e alle autorità competenti per non incorrere in sanzioni amministrative e penali pesanti. Ecco di seguito la prassi da seguire

1) Comunicazione all’Inps
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione all’Inps della colf o badante almeno 24 ore prima del rapporto di lavoro (incluso il periodo di prova), anche se festivo. Questa comunicazione ha una doppia efficacia: oltre che nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi di denuncia agli uffici competenti e agli enti previdenziali e quindi evita ulteriori inutili comunicazioni al Ministero del lavoro, al Ministero della salute e delle politiche sociali, all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

2) Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza
Il datore di lavoro nel caso specifico come questo di colf o badante convivente anche se parente, deve comunicare l’assunzione alle autorità locale di pubblica sicurezza (Questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai Commissariati di Polizia negli altri comuni. Nel caso non fossero presenti l’autorità locale di pubblica sicurezza è esercitata dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo) entro 48 ore dall’inizio del rapporto di lavoro.

Cosa devo inviare?

– Cessione di fabbricato
Si deve compilare quando si cede in proprietà, affitto, comodato o altro titolo, un bene immobile a un cittadino extracomunitario.

Scarica il modulo – Cessione di fabbricato

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– Dichiarazione di ospitalità
L’art. 7 D.lgs 286/98 dispone che deve essere compilato per ogni singola persona ospitata, o per cui è stata fatta la cessione di immobile. Il modulo va compilato in 3 copie, firmate in originale.

Scarica il modulo – Dichiarazione di ospitalità

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Per la compilazione di questi moduli si richiedono dati fondamentali come i dati anagrafici del cedente e del cessionario, la destinazione d’uso e i dati relativi all’immobile.

La mancata consegna delle comunicazioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa corrispondente ad un’ammenda che va da un importo minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.549,00. Il datore di lavoro entro 60 giorni dalla notifica può effettuare il pagamento in misura ridotta di euro 206,00 (doppio del minimo) alla tesoreria comunale.

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