Festività
La legge e il contratto collettivo riconoscono al lavoratore domestico il diritto alle seguenti festività:
1 gennaio: 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1^ maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre; Festività santo patrono del luogo dove si svolge il lavoro.
In queste giornate spettano il riposo e la retribuzione in base alla modalità in cui il collaboratore viene pagato.
C’è una distinzione tra lavoratore con paga mensilizzata e lavoratore con paga oraria.
a) Nel primo caso la paga mensile rimane la stessa perchè si tolgono dal totale l’importo delle ore non lavorate e si aggiunge un importo uguale relativo alla festività.
Quindi, il mensile varia solo se la festività cade di domenica: in questo caso il lavoratore viene pagato per 1/26 in più in quanto si tratta di festività non goduta.
b) Nel secondo caso, invece, impostando una paga oraria, la festività viene retribuita per 1/6 dell’orario settimanale (ossia 1/26 del mensile) indipendentemente dall’orario e dai giorni lavorativi standard della collaboratrice, sia che la festività cada in un giorno feriale, sia che cada di domenica.
In webcolf se il collaboratore lavora durante una festività va inserita sia la festività (F) che il lavoro festivo con maggiorazione del 60% ( LF + il numero di ore lavorate).
Per segnare invece del lavoro compensato con il riposo in uno dei giorni successivi (solo all’interno dello stesso mese) si può utilizzare la causale FL ovvero flessibilità lavorata il giorno che il collaboratore lavora nonostante sia il suo giorno di riposo e FG il giorno in cui il collaboratore recupera il riposo. In questo caso vanno indicate lo stesso numero di ore, es. FL5 e FG5.
Fonte: www.webcolf.it