Il nuovo Ccnl valido da Ottobre 2020 ha introdotto una serie di nuove indennità per colf e badanti da ottobre 2020 attraverso l’art. 34.
Nuove indennità per colf e badanti da ottobre 2020: per chi sono previste?
Le indennità introdotte da ottobre 2020 sono tre:
a – indennità aggiuntiva per la badante che presta assistenza a più di una persona non autosufficiente, quindi assunta con livello CS (badante non formata) o DS (badante formata). Non capita di rado che una badante venga assunta per prestare assistenza a due coniugi. Già in precedenza noi di Webcolf suggerivamo di corrispondere alla collaboratrice un valore aggiuntivo considerate la mansioni più gravose. Da oggi lo stabilisce il Ccnl senza lasciare spazio a dubbi, stabilendo 100 € per la badante convivente e 0,58 € orari per la badante ad ore.
b – Indennità aggiuntiva per la baby sitter (livello BS dal 1° ottobre) che segue bambini di età inferiore a 6.
In merito a tale indennità l’art. 34 co. 3 stabilisce anche il momento in cui la baby sitter non avrà più diritto all’indennità aggiuntiva: “sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito l’assistente familiare avrà diritto a percepire anche l’indennità […]”.
Con tale frase si precisa che finchè tutti i bambini assistiti non avranno compiuto 6 anni, alla baby sitter spetta l’indennità. Questo per specificare che nel caso si assumesse una baby sitter per assistere ad esempio due bambini sotto i 6 anni, nel momento in cui uno di loro li compie, non si va a dimezzare l’indennità che resta invece invariata finchè tutti i bambini non avranno raggiunto i 6 anni.
L’indennità prevista é di 115,76 € per baby sitter conviventi e 0,70 € l’ora invece per baby sitter ad ore.
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In seguito all’accordo integrativo del Ccnl firmato in data 28/09, le parti firmatarie hanno previsto un’indennità mensile più bassa in caso di baby sitter assunta con contratto di convivenza part-time 30 ore. In precedenza spettava infatti la stessa indennità di 115,76 € a tutte le baby sitter conviventi, a prescindere dal tipo di contratto. E’ stato quindi previsto stabilendo per tale contratto ad orario ridotto un’indennità di 81,10 € mensili.
c – Indennità aggiuntiva di 10 Euro per le colf e badanti assunte con livelli B, BS, CS (per qualsiasi contratto) o DS (solo per contratti in cui non é prevista l’indennità di funzione), in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019. La norma stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’assistente familiare e prevede corsi di formazione e aggiornamento utili all’acquisizione della certificazione di qualità.
In seguito all’accordo integrativo del 28 settembre si é stabilito che tale indennità sarà applicabile dal 1° ottobre 2021.
Le indennità hanno due peculiarità:
– vengono assorbite nel caso si sia già concordata una paga oraria o mensile superiore a quella sindacale;
– non vengono più corrisposte al venir meno della condizione prevista. Per il CS o DS ad esempio, se viene a mancare uno dei due assistiti, l’indennità aggiuntiva non sarà più dovuta.