Anche i lavoratori domestici, assunti con regolare contratto, hanno diritto al Bonus Irpef per il 2020. Non avendo un sostituto di imposta che possa erogare il Bonus in busta paga, però, come possono ottenerlo?
Il Bonus Irpef, introdotto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 e reso definitivo dalla Legge di stabilità del 2015, è un credito volto a ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro.
Il bonus spetta a tutti i soggetti percettori di lavoro dipendente o assimilato, compresi i lavoratori domestici, per un importo pari a:
- 640 euro annui per l’anno di imposta 2014 per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro (in caso di superamento di tale limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro)
- 960 euro annui a partire dall’anno di imposta 2015 per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro (in caso di superamento di tale limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro)
- 1.200 euro annui a partire dal 1 luglio 2020 (600 euro in più, considerando i 6 mesi del 2020 in cui il bonus verrà erogato, che quindi diventeranno 1.200 euro in più nel 2021) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.
Solitamente è il datore di lavoro ad attribuire automaticamente il bonus (fino a 28.000 euro viene erogato in busta paga, dai 28.001 euro in poi viene tramutato in una detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi sulla soglia dei 40.000 euro), riconoscendolo direttamente in busta paga e senza necessità di presentazione di alcuna richiesta da parte dei beneficiari.
Per i lavoratori domestici, però, il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, quindi non è possibile per lo stesso riconoscere il credito direttamente in busta paga. Colf, badanti e baby sitter, quindi, dovranno necessariamente recuperare il credito previsto da Bonus Irpef presentando il modello 730 oppure il modello Redditi PF. Nello specifico, andrà compilato:
- modello 730, quadro C, rigo C14
oppure
- modello Redditi PF, quadro RC, rigo RC14.
A colonna 1 andrà riportato il codice 2, mentre la colonna 2 andrà lasciata vuota, dal momento che il bonus non è stato erogato in busta paga.
Il Bonus Irpef sarà rapportato al numero di giorni di lavoro nel corso dell’anno di imposta, considerando i giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Ciò significa che, se il rapporto di lavoro è stato continuativo e il soggetto ha lavorato per 365 giorni nell’arco dell’anno di imposta, il Bonus Irpef sarà percepito per intero; se, al contrario, il contratto di lavoro non copre l’intero anno, l’importo del bonus sarà proporzionale al numero dei giorni lavorativi.
Il lavoratore domestico, quindi, si vedrà così riconosciuto il Bonus Irpef direttamente in dichiarazione dei redditi, a patto però che il contribuente risulti capiente: l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia, cioè, di importo superiore alle detrazioni di lavoro dipendente (ai sensi dell’art.13 comma 1 del TUIR, calcolate sul reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa). In merito al requisito della capienza di imposta, va precisato che il “Decreto Rilancio”, D.L. 34/2020, ha previsto che per l’anno di imposta 2020 il Bonus Irpef venga riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, per l’anno 2020 il credito […] spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante […]”. Al momento, però, rimane da verificare se la direzione finanziaria ammetterà che le colf e le badanti che hanno usufruito, ad esempio, della specifica “indennità Covid-19 per lavoratori domestici” potranno rientrare di diritto tra i soggetti beneficiari del Bonus Irpef anche in caso di incapienza di imposta, alla pari dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in cassa integrazione in deroga e in congedo parentale.