La disciplina delle ferie è contenuta nell’articolo 18 de contratto nazionale di Lavoro Domestico, che prevede il diritto a 26 giorni lavorativi di ferie per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario settimanale.
Quindi, se il lavoratore non ha raggiunto l’anno di servizio, i giorni di ferie maturati saranno 1 dodicesimo dei 26 giorni di ferie annuali per ogni mese di servizio. Ad esempio se ha lavorato per 4 mesi: 26 giorni diviso 12 mesi sono 2,16 giorni al mese, per i 4 lavorati sono 8,6 giorni di ferie maturate.
Le ferie vanno godute per almeno 2 settimane nell’anno e le restanti entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, normalmente nel periodo da giugno a settembre, non possono venire pagate con un’indennità sostitutiva se non al momento del licenziamento: al termine del rapporto, se vi sono ancora delle ferie residue, esse vengono pagate come non godute, in aggiunta alle altre spettanze di fine rapporto e ai ratei di tredicesima non corrisposti.
La retribuzione spettante per i giorni di ferie è diversa in base al tipo di contratto: per i domestici con retribuzione fissa mensile spetta il normale trattamento economico, mentre per chi è pagato ad ore spetta una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute. Chi usufruisce anche del vitto e dell’alloggio ha diritto a percepire un compenso sostitutivo convenzionale di 5,61 euro se nel corso del periodo feriale soggiorna in un altro luogo.
A differenza dei lavoratori subordinati però ai lavoratori domestici non spettano le ore di permesso per riduzione d’orario (cosiddetti “ROL”) e in sostituzione delle festività soppresse (in gergo “permessi ex festività”).