Infortunio colf e badanti: procedura e consigli utili
Fonte: www,webcolf.it
Ultima modifica: 30 Giugno 2021
Quando un collaboratore domestico subisce un incidente durante l’orario di lavoro o nel tragitto casa/lavoro-lavoro/casa si tratta di infortunio colf e badanti.
A) Obblighi del lavoratore
il collaboratore dovrebbe farsi certificare l’infortunio al pronto soccorso il prima possibile. La collaboratrice dovrebbe specificare il momento e il luogo durante il quale è avvenuto l’incidente e le modalità con cui è avvenuto. In tal modo il medico del pronto soccorso può capire se si tratta di infortunio (presso luogo di lavoro o nel tragitto da e per il lavoro) oppure di malattia (incidente avvenuto in altre occasioni) e nel caso aprire una pratica INAIL. Il certificato rilasciato dal pronto soccorso avrà così indicazione “INAIL SI”.
Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge (48 ore), l’infortunato perde, infatti il diritto all’indennità temporanea che l’INAIL paga per i giorni antecedenti alla data della denuncia.
B) Obblighi del datore di lavoro
Il datore deve fare denuncia di infortunio all’Inail utilizzando il modulo cartaceo “4 bis RA.” e spedirlo mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), allegando il certificato di infortunio. Il modulo si può scaricare al link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html
Si consiglia, se non si ha il certificato di infortunio, di inviare comunque la denuncia e poi di inviare successivamente il certificato.
TEMPISTICHE DELLA DENUNCIA
Il datore di lavoro è obbligato, se l’infortunio non é guaribile entro 3 giorni, ad inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail entro due giorni dalla ricezione del certificato medico del pronto soccorso. Se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore non deve fare alcuna denuncia, Infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità. Se la prognosi si prolungasse, con un nuovo certificato oltre il 3 giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
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Con la circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 é stato stabilito l’obbligo, per tutti i datori, di comunicare l’infortunio anche nel caso di prognosi inferiore ai 3 giorni ma da tale onere è stato espressamente escluso il datore di lavoro domestico. L’esclusione dall’obbligo di comunicazione è stata evidenziata dalle associazioni dei datori di lavoro domestico in quanto nel Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (decreto legislativo 81/08), all’art. 2 co. 1 lettera a, si legge: “Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.” Quindi, nel caso di infortunio di colf, badanti o babysitter che comportino un’assenza dal lavoro da 1 a 3 giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro non è tenuto a fare la denuncia per comunicare l’evento all’INAIL.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore deve segnalare l’evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
[AGGIORNAMENTO]: l’Inail, con Circolare n. 10 del 21/03/2016, fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate con l’art. 21 D.Lgs. 151/2015 al TU INAIL, stabilendo che viene meno in capo al datore di lavoro, l’obbligo di denunciare con una comunicazione distinta l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sarà di competenza dell’Inail stesso comunicare alla Pubblica Sicurezza, l’infortunio avvenuto solamente nei casi in cui questo sia mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
1^ pagina:
– in tipologia del lavoratore si dovrà indicare: lavoratore domestico;
– in tipologia del contratto si dovrà indicare: determinato o indeterminato;
– in CCNL categoria lavoratori domestici (non serve scrivere nulla su CCNL settore lavorativo);
– in qualifica assicurativa si dovrà indicare: addetto ai servizi domestici e familiari;
– in voce professionale: colf o badante.
2^ pagina:
– nel primo riquadro si dovrà mettere la crocetta in servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali e indicare nome e cognome del datore, codice fiscale e codice Inps (si trova nei mav o nella denuncia di iscrizione del collaboratore domestico);
– nel riquadro indirizzo inserire l’indirizzo del datore di lavoro;
– nel riquadro unità produttiva indicare il luogo di lavoro del collaboratore domestico.
3^ pagina:
– compilare e descrivere l’incidente indicando come natura della lesione e sede della lesione una delle opzioni indicate nelle istruzioni per la compilazione.
4^ pagina:
– compilare solo in caso di testimone (prima parte);
– compilare solo in caso di incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
5^ pagina:
– nel riquadro servizi domestici si dovranno riportare le ore settimanali e la paga oraria lorda compresa della quota di 13esima e anche di vitto alloggio orario se il collaboratore é convivente (ossia la paga oraria effettiva che viene utilizzata nel pagamento del mav e che, in Webcolf, si trova nell’ultimo riepilogo dei contributi del menù cedolini);
– se il collaboratore lavora anche per altri datori va compilata anche la parte 1) e 2) con relative ore e retribuzione.
6^ pagina:
nel riquadro che riguarda l’autocertificazione selezionare “il sottoscritto datore di lavoro” e inserire tutti i dati del datore compreso numero di telefono e nell’ultima riga indicare che si allega il certificato medico.
INDENNITA’ DI INFORTUNIO
A) I primi 3 giorni di calendario sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto, cioé comprensiva di vitto alloggio per i collaboratori conviventi.
B) A decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che comprende i giorni festivi (e il vitto e alloggio per conviventi), pari al:
– 60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni di calendario;
– 75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno di calendario in poi.