Cos’è la NASpI e a chi è rivolta.
La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – è stata introdotta dall’art. 1 del D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22. Si tratta di una prestazione INPS volta a fornire supporto ai lavoratori subordinati che abbiano perso l’impiego per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
Sono esclusi da questa categoria i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato, gli operai agricoli, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i lavoratori che abbiano maturato i requisiti per la pensione e quelli titolari di assegno ordinario di invalidità.
2. Decorrenza e durata.
La NASpI spetta a partire:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro tale giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dei suddetti congedi, ma entro i termini di legge;
– dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, ma entro i termini di legge.
La NASpI è corrisposta mensilmente per una durata pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, e comunque per un massimo di 24 mesi. Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione, né quelli che hanno prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
L’unica eccezione alla durata massima della NASpI concerne i lavoratori stagionali per i quali è previsto un mese in più in ragione della peculiarità dell’attività svolta.
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Requisiti necessari per presentare domanda.
I requisiti di seguito elencati vanno presentati congiuntamente.
– Stato di disoccupazione: circostanza per la quale un soggetto ha perso il proprio lavoro e si è immediatamente reso disponibile, mediante dichiarazione in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego.
Sono assimilate allo stato di disoccupazione le seguenti fattispecie:
Dimissioni per giusta causa ex circolare INPS 20/10/2003 n. 2003.
Dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel caso di rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede dell’azienda distante più di 50 km dalla residenza dello stesso e/o comunque raggiungibile con più di 80 minuti a mezzo di mezzi pubblici (Messaggio INPS 369/2018), oppure nel caso di espletamento della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione ex art. 6 del D.lgs. 2015 n. 22.
Licenziamento disciplinare.
– Requisito contributivo: il richiedente deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione “utile” nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, anche se si tratta di contribuzioni dovute ma non versate.
Per contribuzioni “utili” si intendono:
i contributi previdenziali
i contributi figurativi accreditati causa maternità obbligatoria
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, entro il limite di 5 giorni per anno solare
i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati.
La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica agli apprendisti, agli operai agricoli e agli addetti a servizi domestici e familiari. I periodi “non utili” non concorrono a determinare il quadriennio, ampliando così di fatto l’arco temporale di riferimento.
Per i soggetti con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente o inseriti in procedure di riqualificazione professionale, i periodi di non lavoro non influiscono sulla determinazione del quadriennio.
– Requisito lavorativo: il richiedente deve aver maturato almeno 30 giornate effettive di lavoro nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione. Per “effettive” si intende di concreta presenza sul luogo di lavoro: ciò significa che eventi come - a titolo esemplificativo – la cassa integrazione, i congedi per malattia o quelli parentali causano un ampliarsi dell’arco temporale dei 12 mesi.
4. Modalità di presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica tramite:
– sito INPS, mediante l’accesso con PIN dispositivo;
– Contact Center;
– enti di patronati ed intermediari.
É in ogni caso necessario inoltrare il modello SR163, documento che dimostra la titolarità del conto corrente sul quale avverrà il pagamento della NASpI.
La domanda deve essere inoltrata entro 68 giorni (fatti salvi i casi di sospensione) decorrenti:
– dalla cessazione del rapporto di lavoro;
– dalla cessazione del periodo di congedo per maternità, malattia o infortunio (laddove tali eventi siano intervenuti all’interno di un contratto di lavoro poi cessato); – dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso;
– dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
– dal trentottesimo giorno successivo alla cessazione in caso di licenziamento per giusta causa.
5. Come si calcola la NASpI.
Per conoscere la somma di spettanza è necessario innanzitutto essere provvisti di estratto conto previdenziale, facilmente reperibile a mezzo di procedura telematica sul sito INPS.
Una volta in possesso di tale documento il calcolo da effettuare è il seguente:
– sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ricevute negli ultimi quattro anni;
– dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione;
– moltiplicare il quoziente ottenuto per il coefficiente numerico di 4,33.
Questo risultato va confrontato con un importo specifico che viene stabilito annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT, che per il 2020 ammonta a € 1,227, 55 (Circolare INPS 20/2020). Se la retribuzione mensile è inferiore a € 1,227,55 il lavoratore riceve un assegno NASpI che ammonta al 75% della retribuzione stessa; se il risultato è invece superiore a tale importo, allora l’assegno NASpI sarà dato dal 75% più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il suddetto importo.
Il totale della NASpI, comunque, non può superare una certa soglia, che anche in questo caso viene valutata anno per anno e che per il 2020 ammonta a € 1.335,40 al mese (Circolare INPS 20/2020).
Un esempio concreto: supponiamo che negli ultimi quattro anni un dipendente abbia lavorato per un totale di 24 mesi, ossia 104 settimane, con un imponibile previdenziale di € 800,00 mensili.
L’imponibile totale del prestatore di lavoro è dunque di € 19.200,00 (800 x 24). Il calcolo da effettuare è il seguente: (19.200/104) x 4,33= 799,38.
Essendo il risultato inferiore all’importo specifico annuale di € 1.227,55, la NASpI del lavoratore ammonta al 75% di 799,38, vale a dire € 599,53.
Se invece la retribuzione mensile fosse stata di € 1.300,00, dunque superiore all’importo specifico annuale, la NASpI sarebbe stata costituita dal 75% di € 1.300,00, ossia 975, più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.227,55. Quindi: 1.300,00 – 1.227,55 = 72,45. Il 25% di 72,45 è dato da 18,11, numero che va sommato a 975 per ottenere infine € 993,11, che rappresenta il totale mensile della NASpI spettante al lavoratore.
Va sempre tenuto a mente che l’importo dell’assegno NASpI si riduce nel corso del tempo: per i primi tre mesi viene percepito interamente, mentre a partire dal novantunesimo giorno subirà una riduzione mensile del 3%.
Per facilitare il cittadino è ora possibile accedere alla propria area sul sito dell’INPS e verificare tutte le informazioni necessarie, compresi gli importi spettanti e la liquidazione delle rate.
6. Sospensione e decadenza.
Casi si sospensione:
– rioccupazione con contratto della durata non superiore a 6 mesi;
– nuova occupazione in paese UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali o in paesi extracomunitari.
Casi di decadenza:
– perdita dello stato di disoccupazione;
– contratto di lavoro subordinato della durata superiore a 6 mesi;
– mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda, del reddito annuo presunto derivante da lavoro autonomo o da rapporti subordinati part-time rimasti in essere al momento della presentazione della domanda di NASpI a causa della perdita di altro impiego;
– maturazione requisiti per il pensionamento;
– maturazione del diritto all’assegno ordinario di invalidità;
– mancata partecipazione alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego, fatti salvi casi particolari.
7. NASpI e Coronavirus.
L’INPS, con Messaggio 1286/2020, ha previsto una proroga per la presentazione delle domande NASpI in ragione dell’emergenza COVID-19.
In tutti i casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, che sono intervenuti o che interverranno durante tutta la durata dell’anno 2020, il termine per la presentazione della domanda di NASpI e DIS-COLL (Indennità Mensile di Disoccupazione) è prorogato per ulteriori 60 giorni, da sommarsi dunque ai 68 giorni delle disposizioni previgenti, decorrenti dalla cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Inoltre, è stata prevista un’ulteriore proroga di 60 giorni del termine previsto per la presentazione della domanda di NASpI anticipata, nonché per la comunicazione del reddito annuo presunto da chi di dovere (termine ordinariamente stabilito a 30 giorni).
Le piattaforme web legali hanno il compito di agevolare ed aiutare un soggetto in difficoltà e, in questo caso specifico, consigliamo di rivolgersi ad un avvocato online esperto in diritto del lavoro per avere una consulenza legale che chiarisca ogni dubbio. Difatti, l’assistenza di un avvocato specializzato in materia può evitare di incappare in problemi irrisolvibili prima che sia troppo tardi.
8. Come richiedere la disoccupazione al Caf?
La domanda di disoccupazione può essere inoltrata anche tramite Caf o patronato. Tuttavia, occorre innanzitutto tener presente la grande differenza che intercorre tra i due enti: il primo, infatti, si occupa tendenzialmente di pratiche fiscali (es. modello 730) e svolge un servizio che richiede un corrispettivo. Il secondo, invece, è preposto allo svolgimento gratuito di pratiche genericamente indicate, quali: previdenziali, socio-sanitarie, legali e di informazione per lavoratori, pensionati e cittadini.
Altre caratteristiche del predetto istituto consistono nell’essere incardinato nelle strutture di una organizzazione sindacale ed assoggettato al potere di riconoscimento e vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ciò premesso, la procedura tramite questi intermediari è piuttosto semplice, posto che è sufficiente presentarsi presso queste strutture muniti della documentazione attestante i requisiti già elencati (stato di disoccupazione, requisito contributivo e requisito lavorativo).
Per quanto concerne lo stato di disoccupazione, si ricorda che lo stesso va richiesto al Centro per l’Impiego dietro la presentazione dei seguenti documenti: carta d’identità o documento di riconoscimento valido, copia del contratto di lavoro, eventualmente permesso di soggiorno e un indirizzo abitativo per i disoccupati stranieri. Inoltre, occorre prestare particolare attenzione alle possibili incompatibilità della NASpI con la percezione di altro reddito da lavoro dipendente o autonomo.
Il D.L. 4/2019, convertito nella Legge 26/2019, introduce infatti una importante novità: non perde lo stato di disoccupazione il subordinato che percepisce fino a 8.145 euro annui (si considera, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore di riferimento) o il lavoratore autonomo che nel medesimo periodo ne ha percepiti 4.800.
9. Quanto costa fare la domanda di disoccupazione al patronato?
Come già anticipato, per la pratica non può essere preteso alcun compenso. Tuttavia il pagamento della prestazione è frequentemente riscosso con la trattenuta da parte dei predetti intermediari di una quota dall’assegno di disoccupazione mensile.
Considerata la prassi per la quale il lavoratore spesso non veniva edotto di tale “prelievo”, con la conseguenza di vedere ridotto l’importo di detto assegno, è intervenuta una convezione (circolare 20/2016) tra Inps e Assowelfare al fine di tutelare il richiedente: nella delega al Caf deve essere infatti indicata la percentuale trattenuta, che per la NASpI è del 3%.
10. Come richiedere la disoccupazione 2021?
Alcune importanti novità sono state adottate dall’INPS e dal Governo in seno alla presentazione delle domande ed all’accesso alla NASpI per il 2020. Le prime novità riguardano la soppressione del modello sr163 ai fini della presentazione della domanda.
Al fine di adeguarsi alle misure di sicurezza sanitaria che impongono la riduzione degli spostamenti e dei contatti nella popolazione, l’INPS, infatti, ha adottato (con la circolare n. 48/2020) insieme a Poste Italiane e gli altri Istituti di credito a cui contrattualmente è affidato il servizio di pagamento delle pensioni, degli strumenti informatici che consentono lo svolgimento delle operazioni di validazioni dei dati del richiedente la NASpI in forma telematica, superando così la presentazione di modelli cartacei, quali, appunto, il mod. sr163. Altra importante novità, invece, è stata adottata da parte del Governo.
La Legge approvata il 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), infatti, dispone una proroga di due mesi per le prestazioni NASpI scadute tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020. Detta misura richiama quella già adottata con il D.L del 19 maggio 2020, n. 34 e convertito poi il L. 17 luglio 2020, n. 77. Pertanto, i percettori di tale strumento assistenziale, scaduta nel termine anzidetto, non dovranno ripresentare alcuna domanda in quanto la proroga opererà d’ufficio, purché risultino ancora sussistenti i requisiti per ottenerla, ovvero non siano incorse delle cause di incompatibilità.
L’INPS ha infatti specificato (circolare n. 111/2020) che la proroga bimestrale della NASpI (contenuta in entrambi i DD.LL. sopra richiamati) sia incompatibile con qualsiasi altra forma di indennità riconosciuta dal Governo per far fronte all’emergenza COVID-19. E’ importante sottolineare, tuttavia, che detto divieto di cumulo non operi per la prestazione “ordinaria” della NASpI.
Il limite vige, esclusivamente, per le proroghe automatiche riconosciute con le leggi di luglio e di ottobre 2020. La stessa proroga non viene riconosciuta a quanti abbiano usufruito della NASpI anticipata il cui termine cade nel periodo del 1° maggio – 30 giugno 2020. Abbiamo detto che il riconoscimento della proroga opera d’ufficio. Non è così per quanti abbiano presentato, nell’arco temporale riportato sopra, la domanda di certificazione per l’Ape sociale.
In tali situazioni, la proroga in questione viene sospesa. Ugualmente, non potrà usufruire della proroga chi, nel periodo di tempo interessato, abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Altra importante novità del “Decreto Agosto” riguarda l’accesso alla NASpI volontaria. Si tratta di uno strumento messo in atto da Governo per compensare il “blocco” dei licenziamenti previsto dall’art. 14 del decreto. Infatti, eventuali licenziamenti potranno essere concordati solo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative attraverso la definizione di accordi collettivi aziendali.
Pertanto, i lavoratori che scegliessero di aderire a suddetto accordo, cessando, di fatto il loro rapporto di lavoro, potranno usufruire della NASpI. Tuttavia, per concludere, è bene tenere a mente che, in questo caso, qualora il lavoratore avesse ricevuto un incentivo per cessare il proprio rapporto di lavoro, stabilito all’interno dell’accordo collettivo, dovrà farne menzione al momento della presentazione della domanda.
Fonte: avvocato