Legge 104: permessi lavorativi

La Legge 104/92 stabilisce le regole per poter usufruire di permessi lavorativi in caso di persona con handicap grave o suo famigliare.

La legge 104/1992 è la legge fondamentale nella definizione dei diritti che spettano alle persone con disabilità , anche per ciò che riguarda il settore del lavoro e dei premessi lavorativi. Per quanto riguarda il lavoro, è l’articolo 33 che organizza e ordina la regolamentazione riguardante i permessi, prevedendo agevolazioni sia per le persone con handicap, sia per i familiari che li assistono. Considerando l’importanza centralissima e fondamentale della famiglia nell’assistenza alle persone del proprio nucleo famigliare, in questo articolo cerchiamo di fare un quadro generale che poi potrete approfondire nel nostro speciale, quanto ai permessi lavorativi sia del disabile lavoratore che del famigliare che assiste.

LAVORATORE O FAMILIARE – La Legge (L. 104/1992 art. 33‑¬â€˜ Dlgs 151/2001 art. 42) prevede l’erogazione di permessi lavorativi sia per il lavoratore che per il familiare che lo assista, secondo differenti modalità . Innanzitutto va detto che la legge si applica solo ai lavoratori disabili, sia pubblici che privati, che abbiano avuto il riconoscimento di handicap grave. Questa condizione è necessaria affinchè si possa vedere applicata al proprio caso la legge 104.
Se a usufruire del permesso è un familiare, il presupposto è che lo stesso – sempre in condizione di disabilità grave – non sia ricoverato a tempo pieno.
Ricordiamo che la certificazione dell’handicap grave non è quella dell’invalidità civile, e che le due cose seguono due iter e percorsi diversi.
La Legge 104/92 permette di usufruire di tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere un familiare disabile grave. Ricordiamo che i permessi non sono cumulabili e perciò è necessario utilizzarli correttamente di mese in mese. Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, i giorni di permesso sono coperti da contributi figurativi, validi alla maturazione del diritto alla pensione, delle ferie, e alla tredicesima mensilità .

LAVORATORE DISABILE – Nel caso in cui la persona disabile sia il lavoratore, la Legge 104 prevede che possa scegliere se usufruire di tre giorni mensili di permesso oppure, alternativamente, diluirli in ore quotidiane: 2 ore al giorno nel caso in cui l’orario lavorativo sia di 6 ore o più, oppure un’ora al giorno nel caso in cui l’orario giornaliero sia inferiore alle 6 ore.
Il lavoratore che voglia richiedere, e dunque fruire dei suoi permessi, è tenuto a presentare domanda in due copie alla Sede inps di competenza, allegando l’attestazione di handicap grave (articolo 3 comma 3) rilasciata dalla Commissione Asl.

GENITORI DI FIGLI CON DISABILITA’ GRAVE – La legge 104 prevede anche la possibilità da parte di un famigliare, di assistere un parente con grave handicap. Nel caso si tratti di un genitore, la legge prevede che si possa usufruire di permessi differenziati, a seconda dell’età del figlio. Se il bambino con handicap grave ha meno di tre anni, il genitore può richiedere il prolungamento del congedo parentale retribuito fino a quando il bambino abbia tre anni di vita. Allo stesso modo, può alternativamente fruire di due ore di permesso giornaliero o tre giorni di permesso mensile. E’ importante ricordare che i permessi previsti in un mese non utilizzati, non possono essere fruiti nei mesi successivi.

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