Norme sul collocamento dei disabili.
Aventi diritto
L’art. 1 della legge 68/99 definisce le categorie a cui si applicano le norme sul collocamento dei disabili. Le persone in età lavorativa (che abbiano compiuto i 16 anni e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile) e disoccupate possono iscriversi alle liste speciali purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
invalidi civili (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatrici di handicap intellettivo) con un riconoscimento di invalidità superiore al 45%, nonché le persone nelle condizioni di cui all’art. 1 – comma 1 della Legge n. 222/1984. L’art. 2 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) modifica l’art. 1 – comma 1, lettera a) della legge n. 68/99 ampliando la platea degli aventi diritto alle persone la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (percettori di assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222);
invalidi del lavoro con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%;
non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi);
sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla I all’VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra.
N.B. Resta ferma la normativa precedente per i centralinisti telefonici non vedenti, per i massaggiatori e masso fisioterapisti non vedenti, per i terapisti della riabilitazione non vedenti, per gli insegnanti non vedenti e per i sordi.
Liste speciali
Le liste speciali sono elenchi pubblici formati secondo una graduatoria unica che raggruppa tutte le disabilità.
L’iscrizione presso le liste speciali è uno dei presupposti per l’inserimento lavorativo.
I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria sono:
anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
condizione economica;
carico familiare;
difficoltà di locomozione nel territorio.
Compete alle Regioni individuare elementi aggiuntivi in base alle esigenze territoriali.
Sono comunque escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite dal disabile in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
Si ricorda che il Centro per l’Impiego può stabilire procedure per l’avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. La chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori (art. 9 – comma 5 legge 68/99).
N.B.
L’iscrizione alle liste speciali è comunque indispensabile anche per le assunzioni con chiamata nominativa.
Possono essere iscritti anche i lavoratori stranieri regolarmente presenti nel nostro paese. I cittadini provenienti da stati UE possono iscriversi se in possesso dei requisiti e dei documenti previsti per i cittadini italiani.
I cittadini provenienti da stati extra UE possono iscriversi se in possesso dei requisiti e dei documenti previsti per i cittadini italiani e se hanno il permesso di soggiorno valido e utile ai fini del lavoro (Sentenza Corte Costituzionale n. 454 del 30 dicembre 1998, Circolare Ministero del Lavoro n. 11/1999).
Non è più fissato il limite massimo di età di 55 anni, previsto dalla vecchia normativa, dopo il quale si era cancellati dagli elenchi del collocamento obbligatorio.
La Commissione per l’accertamento di invalidità civile non assegna la percentuale di invalidità in caso di minori, pertanto se il minorenne intende iscriversi alle liste dovrà richiedere esplicitamente, in occasione dell’accertamento di invalidità, che venga espressamente indicata anche la percentuale.
Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva.
Stato di disoccupazione
Possono iscriversi nelle liste speciali previste dalla legge 68/99 le persone che risultino disoccupate.
Il Decreto Legislativo n. 150/2015 introduce cambiamenti sostanziali alle norme sullo “stato di disoccupazione” eliminando l’istituto della “conservazione” che consentiva di acquisire lo stato di disoccupazione o di mantenerlo a chi svolgeva un’attività lavorativa che comportasse, nel corso dell’anno solare, un reddito lordo non superiore a € 8.000,00, per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto), e non superiore a € 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale.
Per effetto della nuova normativa coloro che si trovano in una delle condizioni sopra descritte sono considerati occupati, non potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e quindi non si potranno iscrivere nelle liste del collocamento. Per le persone con contratti di lavoro a termine fino a sei mesi, a prescindere dall’ammontare del reddito, lo stato di disoccupazione sarà sospeso, per la durata del contratto, come avveniva in precedenza.
Per le persone con disabilità già iscritte alle liste del collocamento mirato l’istituto della conservazione continua ad operare e potranno mantenere l’iscrizione se svolgono un’attività lavorativa che comporta, nel corso dell’anno solare, un reddito lordo non superiore a € 8.000,00, per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto), e non superiore a € 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale.
Dove
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, sono disoccupati “I lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al Portale Nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2015 chiarisce che, nelle more della piena operatività del Portale Nazionale, la Dichiarazione di immediata disponibilità si potrà continuare a rendere in due modalità:
direttamente al CPI sottoscrivendola alla presenza di un operatore ed esibendo un documento di riconoscimento;
attraverso i sistemi informativi regionali che già prevedono tale modalità.
Si deve essere in possesso dei requisiti e della relativa documentazione richiesta per l’iscrizione:
stato di disoccupazione;
stato invalidante.
relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative qualora tale valutazione risulti positiva. Si tratta dell’accertamento della disabilità per accedere ai percorsi di collocamento mirato prevista dall’art. 1 – comma 4 della legge 68/99 effettuata dalla apposita commissione operante presso l’Azienda U.S.L. ( ad oggi nei centri per l’impiego di alcune regioni questo documento non è indispensabile per l’iscrizione nelle liste ma è comunque importante per l’inserimento lavorativo).
I lavoratori licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo mantengono la posizione in graduatoria che avevano al momento dell’inserimento in azienda (art. 8 – comma 5 legge 68/99).
L’iscrizione alle liste speciali deve essere UNA.
L’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 151/2015, modifica l’art. 8 della legge n. 68/99.
In particolare con la modifica del comma 1 – art. 8 della legge n. 68/99 si stabilisce che la tenuta dell’elenco delle persone con disabilità – che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative – è di competenza dei servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza della persona che può iscriversi nell’elenco di altro servizio in altra parte d’Italia, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritta.
Per ogni persona, il comitato tecnico (di cui al comma 1bis) annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Infatti, con l’introduzione del comma 1bis all’art. 8 della legge n. 68/99, si stabilisce che presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.
Le nuove norme intendono attribuire al comitato tecnico, già previsto dalla vecchia normativa, maggiori, più specifici compiti e la piena responsabilità dell’inserimento mirato.
Iscrizione non vedenti
Con l’art. 13 del Decreto Legislativo 151/2015 si apportano modifiche alla legge n. 113 del 1985 prevedendo che i privi della vista, analogamente alle persone con disabilità, si debbano iscrivere nell’elenco del centro per l’impiego del territorio di residenza o, in alternativa, presso un altro servizio anche non nell’ambito di residenza previa cancellazione dall’elenco in cui erano precedentemente iscritti.
Si ricorda che, precedentemente, i privi della vista avevano la possibilità di iscriversi negli elenchi di più centri per l’impiego.
N.B. Adesso avranno trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge per scegliere l’elenco presso cui mantenere l’iscrizione.
Normativa di riferimento
Sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 16-30 dicembre 1998;
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 febbraio 1999, n. 11: “Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte costituzionale n. 454/1998. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482 del 1968;
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Legge 10 dicembre 2014, n. 183 : “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2015, n. 34: “D. Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni”.